Coronavirus, nuova ordinanza: attività fisica solo vicino alla propria abitazione. Chiusi parchi e giardini pubblici
Le misure del ministero della Salute, valide dal 21 al 25 marzo, cercano di mettere una stretta a chi esce senza un valido motivo
Ulteriori misure restrittive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Mentre il numero di contagiati e di decessi continua drammaticamente a salire di giorno in giorno, il ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza per limitare ulteriormente lo spostamento di persone, così da cercare di contenere la propagazione del Covid-19. Per effetto delle nuove disposizioni, in vigore dal 21 al 25 marzo, sarà vietato l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, così come non sarà consentita l'attività ludica o ricreativa all'aperto. L'attività motoria rimane invece permessa, purché in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Inalterati gli orari dei supermercati e dei negozi di alimentari, che rimarranno aperti anche nel weekend.
Coronavirus, la chiusura delle scuole verrà prorogata: slitta ancora il rientro in classe
Coronavirus, cosa prevede la nuova ordinanza del ministero della Salute
Di seguito tutte le misure contenute nella nuova ordinanza:
- è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale.