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Cronaca

Pesca, sport, attività agricole: ecco cosa si può fare dal 4 maggio. Le risposte alle Faq sulla fase 2

I chiarimenti sull'ordinanza numero 50 della Regione: sì alla pesca da terra o su qualsiasi tipo di barca, via libera al trekking. Consentite visite al cimitero non solo per i funerali

Serviva un chiarimento immediato e, a meno di 24 ore dalla pubblicazione dell'ordinanza regionale numero 50 sulle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19, il chiarimento è arrivato. Necessario, considerati moltissimi dubbi a riguardo, soprattuto, della pesca e, più in generale, delle attività sportive consentite. Perché, a leggerlo bene, il provvedimento firmato dal governatore Rossi lasciava spazio a qualche interpretazione di troppo, a partire appunto da quale tipo di pesca fosse consentita dal 4 maggio, nella cosiddetta fase 2.

Ebbene, le risposte alle FAQ pubblicate anche sul sito della Regione, spiegano finalmente cosa è consentito fare e cosa no: sì dunque alla pesca sportiva e amatoriale su qualsiasi tipo di barca, da terra o subacquea, purché nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza. E poi via libera alla spesa in altro comune, visite al cimitero, trekking e nuove specifiche sull'attività agricola amatoriale. Ecco, dunque, nove punti che, in base alle domande dei cittadini, la Regione Toscana ha ritenuto di dover chiarire: 

Fase 2, come scaricare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

1. È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?
Si, è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal DPCM 26 aprile 2020, nell'ambito dei confini provinciali e, nel rispetto del principio di prossimità, anche nei comuni limitrofi o collocati nei pressi dei confini provinciali.

2. Posso andare al cimitero per omaggiare un defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
Sì, è consentito spostarsi nell'ambito della propria Regione per far visita nei cimiteri ai defunti, con l'accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento. Resta salvo quanto definito dal dpcm 26/04/2020 in tema di cerimonie funebri.

3. È consentita la pesca da terra?
Si, in quanto l'ordinanza 50/2020 consente di svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale. È possibile l'accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L'attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. La pesca dilettantistica nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali. e la pesca sportiva in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea. sono attività sportive. Per svolgere la pesca dilettantistica nelle acque interne è necessario aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale per le licenze di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2005. Per svolgere la pesca sportiva in mare è necessario aver effettuato la comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al DM 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare).

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4. Quali sono le imbarcazioni utilizzabili per la pesca amatoriale?
Sono utilizzabili per la pesca amatoriale le unità da diporto in generale.

5. L'attività sportiva può essere anche amatoriale?
​Si, l'attività sportiva può essere svolta anche in forma amatoriale.  

6. Posso spostarmi con il mio mezzo per praticare trekking?
Si, in quanto posso praticare attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale, come previsto dall'ordinanza 50/2020. È possibile l'accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L'attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. Posso altresì svolgere una passeggiata con partenza e rientro dalla mia abitazione, con i miei conviventi.

7. È possibile fare la manutenzione dell'appostamento fisso di caccia?
Si, purché il manufatto sia autorizzato ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 . Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale. Tale fattispecie è contemplata al punto 2 dall'ordinanza 50/2020.

8. Cosa si intende per possesso dell'area nell'attività agricola amatoriale?
Per possesso del soggetto interessato nel caso di attività agricola amatoriale e selvicoltura libere è da intendersi la disponibilità esclusiva dell'area che può derivare dal titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento del bene, da un contratto di affitto o da altro titolo abilitativo rilasciato da un soggetto pubblico o privato legittimato. Il titolo che legittima il possesso così inteso può essere riferito anche ad un familiare convivente. Per gli orti urbani e sociali, il soggetto gestore deve disciplinare le misure di sicurezza e distanziamento.

9. Posso andare a funghi?
Nell'ambito dell'attività motoria con partenza e rientro dalla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto, può essere effettuata la raccolta di funghi in maniera individuale. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale.

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