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Bonus infissi 2023, come funziona e come richiederlo

Tutto ciò che occorre sapere per poter usufruire delle agevolazioni

Attraverso il bonus infissi è possibile recuperare parte della spesa sostenuta per la sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Il serramento interessato dall'intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati. Vediamo tutto ciò che serve sapere.

Bonus infissi 2023 anche senza ristrutturazione

Per cambiare le finestre il bonus ristrutturazione è il più utilizzato e anche il più consigliato. Non richiede infatti particolari requisiti e consente di avere una detrazione del 50% su interventi che riguardano la manutenzione, il risanamento conservativo, il restauro e la ristrutturazione di un edificio. Si può applicare sia ad abitazioni singole sia a condomini e questo tipo di bonus ha una proroga fino al 31 dicembre 2024. L'Ecobonus permette di recuperare il 50% della spesa sostenuta per la sostituzione delle finestre in 10 rate annuali di pari importo, per un massimo di 60.000 euro.

Per usufruire di questo bonus infissi 2023, i nuovi serramenti, oltre a migliorare la classe energetica dell'abitazione, devono rispettare i valori di trasmittanza termica specifici della zona climatica di appartenenza. Nella scelta dell'infisso o del serramento da sostituire non ci sono vincoli per quanto riguarda le misure e questo è molto importante se si desidera fare delle variazioni rispetto alla collocazione e alla grandezza delle precedenti finestre.

Chi può accedere al bonus infissi

Al bonus infissi possono accedere:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Importo e spese ammissibili

  • Il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare e spetta per le spese relative agli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
  • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto.

Tali spese comprendono:

  • la coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • la fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d'ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell'esistente;
  • le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • la fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento.

Come fare domanda

Entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere va inviata ad Enea la comunicazione dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste per il risparmio energetico. L'assolvimento dell'obbligo di comunicazione costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa.

Per "data di fine lavori" si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di avanzamento lavori anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

Nel caso di interventi in edilizia libera e per i quali non è prevista alcuna abilitazione amministrativa, la data di fine lavori va dimostrata mediante un'autocertificazione contenente le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
  • la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
  • gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
  • la data di inizio dei lavori;
  • una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.

La dichiarazione va poi firmata e conservata e presentata all'Agenzia delle Entrate solo su richiesta.

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