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Bollette luce e gas, quando e come chiedere la rettifica: i passaggi da seguire

Nel caso in cui l'importo dovuto risulti anomalo e poco chiaro, è possibile richiedere al venditore un'analisi dettagliata sui consumi

Le bollette, secondo una procedura prevista dal codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale, possono essere oggetto di rettifica. Tale procedimento può essere messo in atto quando il cliente si accorge che l'importo da pagare potrebbe non essere esatto.

Le cause che possono portare ad un'anomalia sono diverse. Tra queste ricordiamo:

  • offerta e consumi: l'offerta può essere inadeguata al profilo di consumi, ad esempio quando il cliente opta per la tariffa bioraria al posto di quella monoraria e viceversa;
  • bassa efficienza energetica: anche in questo caso si possono notare delle differenze importanti in termini di consumo;
  • mancata autolettura: l'operazione consiste nel leggere il contatore di luce o gas e comunicare i dati al fornitore nel periodo di tempo da lui indicato.

Rettifica delle bollette, cosa deve fare il cliente

Se gli importi dovuti risultano anomali, è possibile inviare una comunicazione scritta al venditore nella quale si spiegano tutti i dettagli: questa procedura è valida sia per la rettifica della fatturazione che per la rettifica degli importi troppo alti. È preferibile allegare un'autolettura per consentire al venditore di controllare i consumi e la loro correttezza. 

Rettifica delle bollette, cosa deve fare il venditore

Il venditore, una volta ricevuta una richiesta scritta per la rettifica degli importi in bolletta, ha l'obbligo di accertare i consumi e di inviare una risposta nella quale fornire tutte le spiegazioni del caso. Nel caso in cui l'errore sia certo, allora si procede con la rettifica vera e propria e con l'accredito della somma in eccesso. In questa risposta, il venditore deve elencare le seguenti informazioni:

  • il riferimento al reclamo;
  • nominativo e riferimento del venditore incaricato di fornire altri chiarimenti;
  • controllo degli elementi del contratto da cui dipendono le condizioni economiche della fornitura;
  • il calcolo che è stato fatto per l'eventuale rettifica.

Per rispondere il venditore ha a disposizione 40 giorni a partire dal momento in cui ha ricevuto la richiesta. Se non si ottiene alcuna risposta dopo che sono trascorsi questi 40 giorni, allora ci può anche essere un procedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. In caso ci dovessero essere dei ritardi nel rimborso, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico nella prima bolletta utile. Questo importo può essere di tre tipi:

  • 20 euro: quando la risposta del venditore arriva entro e non oltre il doppio del tempo massimo previsto;
  • 40 euro: quando si va oltre il doppio del tempo massimo;
  • 60 euro: quando la risposta supera di tre volte il tempo massimo:

In ogni caso, l'indennizzo deve arrivare entro otto mesi dal momento in cui è stata ricevuta la richiesta di rettifica. 

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