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Famiglia

Procedura e informazioni per la registrazione delle coppie di fatto

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge riguardante la regolamentazione delle unioni civili dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge riguardante la regolamentazione delle unioni civili dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia le coppie omosessuali che eterosessuali compose da persone maggiorenni:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune .

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Copia dell'accordo sarà trasmesso all'ufficio anagrafe ai fini dell'opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali  successive.

Contenuto del contratto   

Il contratto può contenere:

  • l'indicazione della residenza;
  • le  modalità di contribuzione alle necessità  della  vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità  di lavoro professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale  della comunione  dei beni, di cui all  sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.

Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
  • minore età di uno dei conviventi;
  • interdizione di una delle parti;
  • condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte.

Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

 La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato

Coppie di fatto, come presentare la domanda

Il modulo deve essere presentato presso l'Ufficio Anagrafe, Piazza del Municipio 50 negli orari di apertura da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00, martedì e giovedì anche 15:30 - 17:30 agosto escluso. In alternativa anche su prenotazione nel giorno di giovedi con orario 9-11 e 16-17. La prenotazione deve essere effettuata on line al seguente link: https://cittadino.comune.livorno.it/citel/Init.do?idEnte=COLI. Per la prenotazione cliccare su Anagrafe e Stato civile e selezionare il servizio interessato.

Per la convivenza di fatto i presupposti sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica.
La convivenza di fatto deve essere dichiarata dagli interessati e può (e non deve) essere disciplinata da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Per coloro che fossero già residenti nella stessa abitazione (sia che appartengano o non appartengano allo stesso stato di famiglia) è necessario compilare solo il modulo disponibile.
La convivenza di fatto può essere richiesta, con le suddette modalità, anche nei seguenti casi:

  • Per coloro che fossero già residenti nel Comune di Livorno, ma volessero cambiare abitazione e attuare la convivenza di fatto (sia che si spostino entrambi ad uno stesso indirizzo, sia che uno dei due raggiunga l'altro);
  • Nei casi di iscrizione da fuori dal Comune di Livorno, di entrambi gli interessati;
  • Nei casi di iscrizione di uno solo dei due nel caso che l'altro sia già iscritto all'Anagrafe del Comune di Livorno.
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