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Come e dove richiedere il reddito di cittadinanza: info e requisiti

Tutto ciò che c'è da sapere per poter usufruire di questo sussidio economico

Il reddito di cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di pensione di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, a chi è rivolto

Il reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

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Reddito di cittadinanza, come funziona

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza. È condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego. Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale. Quest'ultimo sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiano già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato, ai sensi del decreto legislativo 147/2017, ovvero qualora i Centri per l'impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo.

Questi patti possono prevedere l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

  • minorenni;
  • beneficiari del reddito di cittadinanza pensionati;
  • beneficiari della pensione di cittadinanza;
  • soggetti di oltre 65 anni di età;
  • soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
  • soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono essere inoltre esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione.

La pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.

Reddito di cittadinanza, decorrenza e durata

Il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della pensione di cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è prevista la trasformazione della prestazione in pensione di cittadinanza qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del reddito. La misura assume la denominazione di pensione di cittadinanza dal mese successivo.

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Reddito di cittadinanza, quanto spetta

Il beneficio economico, sia per il reddito di cittadinanza che per la pensione di cittadinanza, è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall' ISEE e dal presente modello di domanda.

La quota A integra il reddito familiare fino a una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di pensione di cittadinanza la soglia è elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il reddito di cittadinanza. Nel caso della pensione di cittadinanza, l'importo viene ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.

In caso di mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Il valore dell'ISEE dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1, ovvero fino a un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Non tiene conto, inoltre, dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

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