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Giovedì, 25 Aprile 2024
Guida

Multe: come fare ricorso nel comune di Livorno

Problematica che si fa maggiormente accentuata durante il periodo estivo, ecco come contestare una sanzione che si ritiene ingiusta

Quello delle multe è un problema con il quale i livornesi hanno spesso a che fare, specialmente nel periodo estivo, quando si fa "selvaggia" la ricerca di un posto auto sul lungomare. Tuttavia talvolta, in base alle circostanze, è possibile fare ricorso contro le sanzioni ricevute. Ricorso che può essere presentato o in maniera gratuita al Prefetto o assoggettato al pagamento del contributo unificato al Giudice di Pace.

Modalità di presentazione

RICORSO AL PREFETTO DEL LUOGO IN CUI E’ STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE (artt. 203 e 204 Codice della Strada)

Il ricorso (qui il modulo da compilare)  può essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale dal soggetto legittimato alla presentazione, ovvero:

  • il trasgressore, se identificato tramite contestazione immediata della violazione;
  • il proprietario o il locatario del veicolo ai quali sia giunta notifica del verbale;
  • il legale rappresentante della Società proprietaria del veicolo.

Il ricorso si presenta:

  • con consegna a mano presso URP - Ufficio Relazioni con il  Pubblico - Palazzo Comunale - Piazza del Municipio 1 - Piano Terreno - orario: da lunedì a venerdì 9-13; martedì e giovedì 15.30 - 17.30 (escluso Agosto) che rilascerà ricevuta, completa di numero di Protocollo Generale della pratica
  • con Raccomandata (farà fede la data del timbro postale) a Polizia Municipale – Piazza del Municipio 50 – 57123 Livorno
  • tramite la PEC personale al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.livorno@postacert.toscana.it(link sends e-mail)
  • con invio in Prefettura tramite Raccomandata a Uff. Territoriale del Governo, Piazza dell’Unità d’Italia 1 - Livorno

Il ricorrente può chiedere al Prefetto "l’audizione personale" per essere convocato.
Il Prefetto potrà accogliere il ricorso o, se riterrà fondato l’accertamento, emetterà Ordinanza, ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale (la somma indicata sul verbale per il pagamento effettuato dal 6° al 60° giorno). L’Ordinanza potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE DE LUOGO IN CUI E’ STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE (art. 204 bis Codice della Strada e art. 7 D. L.vo 150/11)

Il ricorso (qui il modulo da compilare) può essere consegnato a mano o inviato tramite Raccomandata, entro 30 giorni dalla notifica (farà fede la data del timbro postale), presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Livorno - Via de’ Larderel 84 - 57125 Livorno.

Tempi del procedimento

RICORSO AL PREFETTO
Può essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Il Prefetto emetterà Ordinanza entro il termine massimo di 210 giorni dalla data di presentazione del ricorso, oltre i tempi previsti per la notifica.
Le informazioni relative al procedimento sono accessibili al cittadino, consultando il sito istituito dal Ministero dell'Interno, collegandosi all'indirizzo di seguito indicato: https://sana.interno.it(link is external)

RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Può essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Il Giudice di Pace fisserà la data di udienza che sarà comunicata solo ai ricorrenti residenti nel circondario del Comune di Livorno. I non residenti dovranno indicare nel modulo di presentazione del ricorso un domicilio su Livorno o un proprio indirizzo di posta elettronica;  per le informazioni relative ai propri procedimenti potranno anche consultare il sito istituito dal Ministero della Giustizia, collegandosi all'indirizzo di seguito indicato: https://gdp.giustizia.it(link is external)

Atto finale

PREFETTO:
Emette Ordinanza di Inammissibilità se il ricorso è stato presentato:

  • da soggetto non legittimato;
  • oltre il termine stabilito;
  • senza la sottoscrizione del ricorrente;
  • successivamente al pagamento, anche parziale, del verbale.

Emette Ordinanza di Archiviazione se accoglie il ricorso.
Emette Ordinanza di Ingiunzione di pagamento in caso di rigetto del ricorso.
 
GIUDICE DI PACE:
Emette Sentenza di Inammissibilità se il ricorso è stato presentato:

  • da soggetto non legittimato;
  • oltre il termine stabilito;
  • senza la sottoscrizione del ricorrente;
  • successivamente al pagamento, anche parziale, del verbale.

Emette Sentenza di accoglimento se accoglie il ricorso.
Emette Sentenza di rigetto se non accoglie il ricorso.

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