rotate-mobile
Attualità

Spostamenti tra regioni, certificazione verde: chi può richiederla, validità e sanzioni

Il pass permetterà di muoversi anche tra zone arancioni e rosse a coloro che risultino vaccinati, guariti o che si siano sottoposti ad un tampone con esito negativo

Tra le novità contenute nella bozza del nuovo decreto Draghi (qui il testo completo), che dovrà essere approvato oggi, mercoledì 21 aprile, dal Consiglio dei ministri e le cui norme saranno in vigore dal 1 maggio al 31 luglio, vi è anche quella relativa agli spostamenti, che saranno consentiti non solo tra regioni gialle, ma anche tra quelle arancioni e rosse. In questo caso, però, occorrerà essere in possesso della cosiddetta "certificazione verde".

Decreto Draghi, coprifuoco confermato fino alle 22

Certificazione verde, cos'è e chi può richiederla

La certificazione (o carta) verde è un pass comprovante lo "stato di avvenuta vaccinazione o guarigione dall'infezione, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo". Le certificazioni verdi saranno quindi rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Certificazione verde, durata della validità

La certificazione verde "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato". La sua validità cessa nel caso in cui nel periodo di vigenza semestrale l'interessato venga identificato come caso accertato positivo.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione. La certificazione verde Covid-19 relativa al tampone, invece, "ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test".

Certificazione verde, le sanzioni in caso di violazione

Chi manomette, falsifica o abusa delle possibilità concesse dalla certificazione verde rischia l'arresto ed il carcere. Questo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto: "Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020. 2".

"Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo. 3. Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19".

Certificazione verde, fac-simile dei modelli da compilare

  • Certificazione per avvenuta vaccinazione:
    • Cognome e nome
    • Data di nascita
    • Malattia o agente bersaglio: COVID 19
    • Tipo di Vaccino
    • Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)
    • Produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino
    • Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario del certificato
    • Data dell’ultima somministrazione effettuata;
    • Stato membro di vaccinazione
    • Struttura che detiene il certificato
    • Identificativo univoco del certificato 
  • Certificazione di guarigione:
    • Cognome e nome
    • Data di nascita
    • Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: Covid-19
    • Data del primo test positivo
    • Stato membro in cui è stata certificata l’avvenuta guarigione
    • Struttura che ha rilasciato il certificato
    • Validità del certificato dal .. al:
    • Identificativo univoco del certificato 
  • Certificazione di test con esito negativo:
    • Cognome e nome
    • Data di nascita
    • Malattia o agente bersaglio: COVID 19
    • Tipologia di test effettuato
    • Nome del test
    • Produttore del test
    • Data e orario della raccolta del campione del test
    • Data e orario del risultato del test
    • Risultato del test
    • Centro o struttura in cui è stato effettuato il test
    • Stato membro in cui è effettuato il test
    • Struttura che detiene il certificato
    • Identificativo univoco del certificato
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Spostamenti tra regioni, certificazione verde: chi può richiederla, validità e sanzioni

LivornoToday è in caricamento