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Cronaca

Multa al consigliere aggiunto Polas per taxi abusivo, il sindacato di polizia locale: "Fare un favore ad amici non esclude le sanzioni"

Secondo il sindacato l'attività di controllo messa in atto è stata corretta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LivornoToday

In merito agli articoli inerenti il consigliere comunale aggiunto per gli stranieri Sasha Polas Shabuk, riguardanti il veicolo sequestrato e la sua "intenzione a fare ricorso se non gli sarà annullata la sanzione", pubblicati su alcune testate online o cartacee di questi giorni, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene di dover precisare che, ai sensi dell'articolo 86 del Codice della Strada (C.d.S.), il "servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore".

Inoltre, la previsione normativa del citato articolo, prosegue prevedendo anche che "chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249" e che dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 

Il sindacato: "Fare un favore ad amici" non è una motivazione

Senza entrare nel merito delle motivazioni/giustificazioni addotte dal Consigliere comunale, per quanto attiene alle violazioni amministrative in applicazioni di sanzioni previste dal C.d.S., quest'ultimo non prevede certo la possibilità di addurre a motivazioni quale "il fare un favore ad amici" al fine di non applicazione della prevista  sanzione. Possiamo condividere l'affermazione fatta in passato dal Consigliere aggiunto in merito al fatto che "Siamo cittadini livornesi e non solo cittadini stranieri, vogliamo vivere insieme come se fossimo un'unica grande famiglia".

Infatti, come in una "grande famiglia", il vivere in un qualsiasi paese presuppone non solo il sentirsi di appartenenza a tale società ma anche l'accettazione di quelle che sono le regole, le leggi e le norme di vario rango che quella collettività, in modo democratico, si è data. Tra tali regole, vi è anche certamente quella che per quanto attiene alle sanzioni amministrative a seguito di violazioni del C.d.S., laddove il cittadino ritenesse che siano ingiuste o ingiustificate, al fine di esercitare il suo diritto, potrà espletare "solo e soltanto" la procedura del ricorso al Prefetto o al Giudice di pace poiché, certamente, non vi è prevista la possibilità di opzione del "se non mi sarà annullata la sanzione" allora "faccio ricorso!". Il possibile "dubbio amletico", in un paese che si fonda sul diritto, non si pone proprio.

La norma del codice della strada ha lo scopo di 'tutelare e dare le dovute garanzie' alla collettività

La norma in questione (art 86 C.d.S.) ha lo scopo di "tutelare e dare le dovute garanzie" alla collettività e a quei cittadini che quotidianamente, ma anche occasionalmente, utilizzano "servizio di piazza con conducente" o "servizio taxi" per i loro spostamenti, assicurando loro che dall'altra parte (conducente) troveranno un professionista del settore che dovrà dare le previste e adeguate garanzie in termini di sicurezza, servizio, tariffe e quanto altro previsto per tali tipologie di "servizi", come nel caso del servizio taxi che, a tutti gli effetti, rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.

Oltre a garantire ai lavoratori del settore che la loro professione sia esercitata solo da chi ne ha il titolo. Quanto sopra in analogia ad altre norme che, ad esempio, vietano di utilizzare (o peggio di falsificare) i permessi per invalidi o di attuare l'occupazione di case o abitazioni quando non se ne ha titolo poiché sono tutte fattispecie che ledono i diritti e le garanzie spettanti ad altri o di tutela della collettività. L'osservanza delle norme, specie da parte di chi esercita a qualsiasi titolo una pubblica carica o funzione, prima ancora di un eventuale dovere giuridico, dovrebbe essere un "dovere morale". Almeno noi la pensiamo così. A quanto ci risulta, nessuna osservazione è stata evidenziata dal Comando per quanto attiene alle sanzioni elevate dagli operatori di Polizia Locale, sanzioni che restano quindi pienamente lecite e legittime oltre che giustificate.

Quindi, bene per quanto attiene all'attività di controllo messa in atto dagli operatori della Polizia Locale!

La Segreteria Aziendale e Provinciale del Comune di Livorno

CSE FLPL – SULPL

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